il Testo Unico Bancario D. Lgs. 385/93

TESTO UNICO BANCARIO
14
Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385
e successive modifiche e integrazioni
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (1)
___________________
(1) Testo coordinato con le modificazioni e integrazioni apportate con:
- decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 1, convertito, senza modificazioni, dalla legge 17
febbraio 1994, n. 135, recante “Misure a garanzia del credito agrario” (art. 1);
- legge 7 marzo 1996, n. 108, recante “Disposizioni in materia di usura» (art. 5);
- decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, di “Recepimento della direttiva
93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento del settore dei valori mobiliari
e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale
delle imprese di investimento e degli enti creditizi” (artt. 63, 64 e 66);
- decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 659, di “Recepimento della direttiva
94/19/CEE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi” (artt. 1, 2 e 3);
- decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il “Testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio
1996, n. 52” (art. 211);
- decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, di “Adeguamento dell’ordinamento nazionale
alle disposizioni del trattato istitutivo della Comunità europea in materia di politica
monetaria e di Sistema europeo delle banche centrali” (art. 6 e 11);
- decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante “Disposizioni per l’introduzione
dell’EURO nell’ordinamento nazionale, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 17
dicembre 1997, n. 433” (art. 4);
- decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 333, di “Attuazione della direttiva n. 95/26/CE
in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore degli enti creditizi”;
- decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, recante “Modifiche al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”;
- legge 1 marzo 2002, n. 39, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001” ;
- decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, recante “Disciplina degli illeciti penali e
amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell’articolo 11 della legge 3
ottobre 2001, n. 366”;
- decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante “Disposizioni urgenti per favorire
lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
- decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37, recante “Modifiche ed integrazioni ai decreti
legislativi numeri 5 e 6 del 17 gennaio 2003, recanti la riforma del diritto societario,
nonché al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislatiTESTO
UNICO BANCARIO
15
vo n. 385 del 1° settembre 1993, e al testo unico dell’intermediazione finanziaria di cui al
decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998”;
- decreto legislativo 9 luglio 2004, n. 197, di “Attuazione della direttiva 2001/24/CE
in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi”;
- decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310, recante “Integrazioni e correzioni alla
disciplina del diritto societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia”;
- decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, recante “Disposizioni per la tutela dei
diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto
2004, n. 210”;
- decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di “Attuazione della direttiva
2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione
e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario,
nonché all’istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni”;
- decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il “Codice del consumo, a norma
dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”;
- legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e
la disciplina dei mercati finanziari”;
- decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico
e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché
interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, recante “Disposizioni urgenti per il recepimento
delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l’adeguamento a decisioni
in ambito comunitario relative all’assistenza a terra negli aeroporti, all’Agenzia nazionale
per i giovani e al prelievo venatorio”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
febbraio 2007, n. 15;
testo unico bancario
- decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303, recante “Coordinamento con la legge
28 dicembre 2005, n. 262, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
(T.U.B.) e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria
(T.U.F.)”.
TESTO UNICO BANCARIO
16
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, concernente
l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE del Consiglio del 15 dicembre
1989;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 2 luglio 1993;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 27 agosto 1993;
Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri di
grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali e
per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
(Definizioni)
1. Nel presente decreto legislativo l'espressione:
a) «autorità creditizie» indica il Comitato interministeriale per il credito e
il risparmio, il Ministro dell'economia e delle finanze (1) e la Banca d'Italia;
b) «banca» indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria;
c) «CICR» indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;
d) «CONSOB» indica la Commissione nazionale per le società e la borsa;
d-bis) «COVIP» indica la commissione di vigilanza sui fondi pensione
(2);
e) «ISVAP» indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo;
___________________
(1) Cfr. art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(2) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.
TESTO UNICO BANCARIO
17
f) «UIC» indica l'Ufficio italiano dei cambi;
g) «Stato comunitario» indica lo Stato membro della Comunità Europea;
g-bis) «Stato d'origine» indica lo Stato comunitario in cui la banca è stata
autorizzata all'esercizio dell'attività (1);
g-ter) «Stato ospitante» indica lo Stato comunitario nel quale la banca
ha una succursale o presta servizi (2);
h) «Stato extracomunitario» indica lo Stato non membro della Comunità
Europea;
i) «legge fallimentare» indica il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
l) «autorità competenti» indica, a seconda dei casi, uno o più fra le autorità
di vigilanza sulle banche, sulle imprese di investimento, sugli organismi
di investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di assicurazione
e sui mercati finanziari (3);
m) (4)
2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) «banca italiana»: la banca avente sede legale in Italia;
b) «banca comunitaria»: la banca avente sede legale e amministrazione
centrale in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia;
c) «banca extracomunitaria»: la banca avente sede legale in uno Stato
extracomunitario;
d) «banche autorizzate in Italia»: le banche italiane e le succursali in Italia
di banche extracomunitarie;
e) «succursale»: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità
giuridica, di una banca e che effettua direttamente, in tutto o in parte,
l'attività della banca;
___________________
(1) Lettera inserita dall’art. 1, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197.
(2) Lettera inserita dall’art. 1, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197.
(3) Lettera inserita dall’art. 1, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.
(4) La lettera m),inserita dall’art. 1, comma 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333, così recitava:
“«Ministro dell’economia e delle finanze» indica il Ministro dell’economia e delle finanze”.
Tale previsione, da ritenere superata, è dovuta al fatto che l’originaria formulazione
della norma conteneva le espressioni «Ministro del tesoro» e «Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica», espressioni che sono state entrambe sostituite
dalla medesima espressione «Ministro dell’economia e delle finanze» per effetto dell'art. 1,
comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
TESTO UNICO BANCARIO
18
f) «attività ammesse al mutuo riconoscimento»: le attività di:
1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione;
2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo,
il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di
credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il
«forfaiting»);
3) leasing finanziario;
4) servizi di pagamento;
5) emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, «travellers
cheques», lettere di credito);
6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;
7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:
- strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di
deposito, ecc.);
- cambi;
- strumenti finanziari a termine e opzioni;
- contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse;
- valori mobiliari;
8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;
9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia
industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi
nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;
10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo «money broking»;
11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;
12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;
13) servizi di informazione commerciale;
14) locazione di cassette di sicurezza;
15) altre attività che, in virtù delle misure di adattamento assunte dalle
autorità comunitarie, sono aggiunte all'elenco allegato alla seconda
direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunità europee
n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989 (1);
g) «intermediari finanziari»: i soggetti iscritti nell'elenco previsto dal-
___________________
(1) La Direttiva 89/646/CEE è stata abrogata dall’art. 67 della Direttiva 2000/12/CE del
20 marzo 2000, a sua volta abrogata dall’art. 158 della Direttiva 2006/48/CE del 14 giugno
2006, nella quale è confluita la disciplina relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi e al
suo esercizio. Le attività che beneficiano del mutuo riconoscimento sono attualmente elencate
nell’allegato I alla Direttiva 2006/48/CE.
TESTO UNICO BANCARIO
19
l'articolo 106;
h) «stretti legami»: i rapporti tra una banca e un soggetto italiano o estero
che:
1) controlla la banca;
2) è controllato dalla banca;
3) è controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca;
4) partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al 20% del
capitale con diritto di voto;
5) è partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20% del capitale
con diritto di voto (1);
h-bis) «istituti di moneta elettronica»: le imprese, diverse dalle banche,
che emettono moneta elettronica (2);
h-ter) «moneta elettronica»: un valore monetario rappresentato da un
credito nei confronti dell'emittente che sia memorizzato su un dispositivo
elettronico, emesso previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore
monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi
dall'emittente (3);
h-quater) «partecipazioni»: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari
che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti
dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile (4) (5);
h-quinquies) «partecipazioni rilevanti»: le partecipazioni che comportano
il controllo della società e le partecipazioni individuate dalla Banca d'Italia
in conformità alle deliberazioni del CICR, con riguardo alle diverse
fattispecie disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto e degli altri diritti
___________________
(1) Lettera inserita dall’art. 1, comma 4, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.
(2) Lettera inserita dall'art. 55, comma 1, lett. a), L. 1° marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria
2001).
(3) Lettera inserita dall'art. 55, comma 1, lett. a), L. 1° marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria
2001).
(4) L’ultimo comma dell’art. 2351 c.c. prevede che: “Gli strumenti finanziari di cui
agli articoli 2346, sesto comma, e 2349, secondo comma, possono essere dotati del diritto di
voto su argomenti specificamente indicati e in particolare può essere ad essi riservata, secondo
modalità stabilite dallo statuto, la nomina di un componente indipendente del consiglio
di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone così
nominate si applicano le medesime norme previste per gli altri componenti dell'organo cui
partecipano”.
(5) Lettera inserita dall'art. 9.1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito
dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
TESTO UNICO BANCARIO
20
che consentono di influire sulla società (1).
3. La Banca d'Italia, può ulteriormente qualificare, in conformità delle
deliberazioni del CICR, la definizione di stretti legami prevista dal comma
2, lettera h), al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio
delle funzioni di vigilanza (2).
3-bis. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo
che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo
amministrativo e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione
ed ai suoi componenti (3).
3-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo
che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo
che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di
sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti
(4).
___________________
(1) Lettera inserita dall'art. 9.1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito
dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(2) Comma inserito dall’art. 1, comma 5, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.
(3) Comma inserito dall'art. 9.1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito
dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(4) Comma inserito dall'art. 9.1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito
dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
TITOLO I – AUTORITÀ CREDITIZIE
21
TITOLO I
AUTORITÀ CREDITIZIE
Articolo 2
(Comitato interministeriale per il credito e il risparmio)
1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha l'alta
vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. Esso delibera nelle
materie attribuite alla sua competenza dal presente decreto legislativo o da
altre leggi. Il CICR è composto dal Ministro dell'economia e delle finanze
(1), che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo
economico, dal Ministro delle infrastrutture , dal Ministro dei trasporti
e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il
Governatore della Banca d'Italia (2).
2. Il Presidente può invitare altri Ministri a intervenire a singole riunioni
a fini consultivi. Agli stessi fini il Presidente può invitare i Presidenti
delle altre Autorità competenti a prendere parte a singole riunioni in cui
vengano trattati argomenti, attinenti a materie loro attribuite dalla legge,
connessi a profili di stabilità complessiva, trasparenza ed efficienza del sistema
finanziario (3).
3. Il CICR è validamente costituito con la presenza della maggioranza
dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.
4. Il direttore generale del tesoro (4) svolge funzioni di segretario. Il
CICR determina le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio
funzionamento. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale
della Banca d'Italia.
___________________
(1) Cfr. art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(2) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, e, da ultimo,
dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.
(3) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 29 dicembre 2006, n.
303.
(4) Cfr. art. 1 D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
TESTO UNICO BANCARIO
22
Articolo 3
(Ministro dell'economia e delle finanze) (1)
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta con decreto i provvedimenti
di sua competenza previsti dal presente decreto legislativo e ha
facoltà di sottoporli preventivamente al CICR.
2. In caso di urgenza il Ministro dell'economia e delle finanze sostituisce
il CICR. Dei provvedimenti assunti è data notizia al CICR nella prima
riunione successiva, che deve essere convocata entro trenta giorni.
___________________
(1) Cfr. art. 1, comma 1, D. Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
TITOLO I – AUTORITÀ CREDITIZIE
23
Articolo 4
(Banca d'Italia) (1)
___________________
(1) Cfr. art. 19, L 28 dicembre 2005, n. 262, come modificato dall’art. 4, comma 2,
D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, che recita:
“Banca d’Italia
1. La Banca d’Italia è parte integrante del Sistema europeo di banche centrali ed agisce
secondo gli indirizzi e le istruzioni della Banca centrale europea.
2. La Banca d’Italia è istituto di diritto pubblico.
3. Le disposizioni normative nazionali, di rango primario e secondario, assicurano alla
Banca d’Italia ed ai componenti dei suoi organi l’indipendenza richiesta dalla normativa
comunitaria per il migliore esercizio dei poteri attribuiti nonché per l’assolvimento dei
compiti e dei doveri spettanti.
4. La Banca d’Italia, nell’esercizio delle proprie funzioni e con particolare riferimento
a quelle di vigilanza, opera nel rispetto del principio di trasparenza, naturale complemento
dell’indipendenza dell’autorità di vigilanza. Trasmette al Parlamento e al Governo, entro
il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente.
5. Gli atti emessi dagli organi della Banca d’Italia hanno forma scritta e sono motivati,
secondo quanto previsto dal secondo periodo del comma 1 dell’articolo 3 della legge 7
agosto 1990, n. 241. Delle riunioni degli organi collegiali viene redatto apposito verbale.
6. La competenza ad adottare i provvedimenti aventi rilevanza esterna rientranti nella
competenza del governatore e quella relativa agli atti adottati su sua delega sono trasferite al
direttorio. Agli atti del direttorio si applica quanto previsto dal comma 5. Le deliberazioni
del direttorio sono adottate a maggioranza; in caso di parità dei voti prevale il voto del governatore.
La disposizione contenuta nel primo periodo non si applica, comunque, alle decisioni
rientranti nelle attribuzioni del Sistema europeo di banche centrali.
7. Il governatore dura in carica sei anni, con la possibilità di un solo rinnovo del
mandato. Gli altri membri del direttorio durano in carica sei anni, con la possibilità di un
solo rinnovo del mandato. In sede di prima applicazione i membri del direttorio diversi dal
governatore cessano dalla carica secondo una articolazione delle scadenze disciplinata dallo
statuto dell’Istituto, compresa in un periodo comunque non superiore ai cinque anni.
8. La nomina del governatore è disposta con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d’Italia. Il procedimento previsto
dal presente comma si applica anche, nei casi previsti dall’articolo 14.2 del Protocollo
sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, per la
revoca del governatore. Le disposizioni del presente comma e del primo periodo del comma
7 entrano in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
9. Lo statuto della Banca d’Italia è adeguato alle disposizioni contenute nei commi da 1
a 7 entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità stabilite
dal comma 2 dell’articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43. Entro il medesimo
termine lo statuto della Banca d’Italia è adeguato ridefinendo le competenze del Consiglio superiore
in modo tale da attribuire allo stesso anche funzioni di vigilanza e controllo all’interno
della Banca d’Italia. Le istruzioni di vigilanza sono adeguate alle disposizioni contenute nei
commi da 1 a 8 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
TESTO UNICO BANCARIO
24
1. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, formula
le proposte per le deliberazioni di competenza del CICR previste nei titoli
II e III e nell'articolo 107. La Banca d'Italia, inoltre, emana regolamenti nei
casi previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di
carattere particolare di sua competenza (1).
10. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, è ridefinito l’assetto proprietario della Banca d’Italia, e sono disciplinate le modalità
di trasferimento, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle quote
di partecipazione al capitale della Banca d’Italia in possesso di soggetti diversi dallo Stato
o da altri enti pubblici.
11. I commi 2, 3 e 6 dell’articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono abrogati.
12. (abrogato).
13. (abrogato).
14. (abrogato).
(1) Cfr. art. 23, L 28 dicembre 2005, n. 262, che recita:
“Procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali
1. I provvedimenti della Banca d’Italia, della CONSOB, dell’ISVAP e della COVIP
aventi natura regolamentare o di contenuto generale, esclusi quelli attinenti
all’organizzazione interna, devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione
e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono accompagnati da una relazione che ne illustra le
conseguenze sulla regolamentazione, sull’attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi
degli investitori e dei risparmiatori. Nella definizione del contenuto degli atti di regolazione
generale, le Autorità di cui al comma 1 tengono conto in ogni caso del principio di
proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del
fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari. A questo fine, esse consultano
gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari e dei
consumatori.
3. Le Autorità di cui al comma 1 sottopongono a revisione periodica, almeno ogni tre
anni, il contenuto degli atti di regolazione da esse adottati, per adeguarli all’evoluzione delle
condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori.
4. Le Autorità di cui al comma 1 disciplinano con propri regolamenti l’applicazione
dei princìpi di cui al presente articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le
ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi.”
Cfr., inoltre, l’art. 24, commi 1-3, L. 28 dicembre 2005, n. 262, come modificato
dall’art. 4, comma 3, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, che recita:
“Procedimenti per l’adozione di provvedimenti individuali
1. Ai procedimenti della Banca d’Italia, della CONSOB, dell’ISVAP e della COVIP
volti all’emanazione di provvedimenti individuali si applicano, in quanto compatibili, i
princìpi sull’individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione
al procedimento e sull’accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso
e i procedimenti sanzionatori sono svolti nel rispetto dei principi della piena conoscenza
degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra
funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all’irrogazione della sanzione. Le notizie
sottoposte per iscritto da soggetti interessati possono essere valutate nell’istruzione del proTITOLO
I – AUTORITÀ CREDITIZIE
25
2. La Banca d'Italia determina e rende pubblici previamente i princìpi
e i criteri dell'attività di vigilanza.
3. La Banca d'Italia, fermi restando i diversi termini fissati da disposizioni
di legge, stabilisce i termini per provvedere, individua il responsabile
del procedimento, indica i motivi delle decisioni e pubblica i provvedimenti
aventi carattere generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
della legge 7 agosto 1990, n. 241 (1), intendendosi attribuiti al Governatore
della Banca d'Italia i poteri per l'adozione degli atti amministrativi
generali previsti da dette disposizioni.
4. La Banca d'Italia pubblica annualmente una relazione sull'attività di
vigilanza.
Articolo 5
(Finalità e destinatari della vigilanza) (2)
1. Le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti
dal presente decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente gestione
dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla
competitività del sistema finanziario nonché all'osservanza delle disposizioni
in materia creditizia.
2. La vigilanza si esercita nei confronti delle banche, dei gruppi bancari
e degli intermediari finanziari.
3. Le autorità creditizie esercitano altresì gli altri poteri a esse attribuiti
dalla legge.
cedimento. Le Autorità di cui al presente comma disciplinano le modalità organizzative per
dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto
all’irrogazione della sanzione.
2. Gli atti delle Autorità di cui al comma 1 devono essere motivati. La motivazione
deve indicare le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto che hanno determinato la decisione,
in relazione alle risultanze dell’istruttoria.
3. Le Autorità di cui al comma 1 disciplinano con propri regolamenti l’applicazione
dei princìpi di cui al presente articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le
ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi.”
(1) Recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”.
(2) V. anche art. 5, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in relazione alla vigilanza esercitata
dalla Banca d’Italia sugli intermediari del mercato mobiliare.
TESTO UNICO BANCARIO
26
Articolo 6
(Rapporti con il diritto comunitario)
1. Le autorità creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia
con le disposizioni comunitarie, applicano i regolamenti e le decisioni della
Comunità europea e provvedono in merito alle raccomandazioni in materia
creditizia e finanziaria.
Articolo 7 (1)
(Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità)
1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia
in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio
anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del
Ministro dell'economia e delle finanze (2), Presidente del CICR. Il segreto
non può essere opposto all’autorità giudiziaria quando le informazioni richieste
siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni
sanzionate penalmente (3).
2. I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza,
sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente
al Governatore tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la
veste di reati.
3. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal segreto d'ufficio.
4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni
e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d'Italia,
in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.
5. La Banca d’Italia, la CONSOB, la COVIP, l’ISVAP e l’UIC collaborano
tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare
le rispettive funzioni. Detti organismi non possono reciprocamente opporsi
il segreto d’ufficio (4) (5).
___________________
(1) Cfr. anche l’art. 10, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (ISVAP); l’art. 4, D.Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58 (CONSOB); l’art. 17, commi 5 e 6, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124
(COVIP).
(2) Cfr. art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(3) Comma così sostituito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.
(4) Comma così sostituito dall’art. 2, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.
(5) Cfr. art. 21, L. 28 dicembre 2005, n. 262, che prevede:
“Collaborazione fra le Autorità.
TITOLO I – AUTORITÀ CREDITIZIE
27
6. La Banca d’Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni,
con le autorità competenti degli Stati comunitari, al fine di agevolare
le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d’Italia possono
essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego
dell’autorità dello Stato comunitario che ha fornito le informazioni (1).
7. Nell'ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di
riservatezza, la Banca d'Italia può scambiare informazioni preordinate
all’esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorità competenti degli
Stati extracomunitari; le informazioni che la Banca d’Italia ha ricevuto da
un altro Stato comunitario possono essere comunicate soltanto con
l’assenso esplicito delle autorità che le hanno fornite (2).
8. La Banca d'Italia può scambiare informazioni con autorità amministrative
o giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento,
in Italia o all'estero, relativi a banche, succursali di banche italiane
all'estero o di banche comunitarie o extracomunitarie in Italia, nonché relativi
a soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata. Nei rapporti
con le autorità extracomunitarie lo scambio di informazioni avviene con le
modalità di cui al comma 7 (3).
9. La Banca d'Italia può comunicare ai sistemi di garanzia italiani e, a
condizione che sia assicurata la riservatezza, a quelli esteri informazioni e
dati in suo possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi (4).
1. La Banca d’Italia, la CONSOB, l’ISVAP, la COVIP e l’Autorità garante della
concorrenza e del mercato collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni,
per agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni. Le Autorità non possono reciprocamente
opporsi il segreto d’ufficio. Tutti i dati, le informazioni e i documenti comunque comunicati
da una ad altra Autorità, anche attraverso l’inserimento in archivi gestiti congiuntamente,
restano sottoposti al segreto d’ufficio secondo le disposizioni previste dalla legge per
l’Autorità che li ha prodotti o acquisiti per prima.
Cfr. anche l’art. 20 della medesima legge, che recita:
“Coordinamento dell’attività delle Autorità.
1. La Banca d’Italia, la CONSOB, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo (ISVAP), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione
(COVIP) e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel rispetto della reciproca
indipendenza, individuano forme di coordinamento per l’esercizio delle competenze ad essi
attribuite anche attraverso protocolli d’intesa o l’istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, di comitati di coordinamento.
2. Le forme di coordinamento di cui al comma 1 prevedono la riunione delle Autorità
indicate nel medesimo comma almeno una volta l’anno.”
(1) Comma così sostituito dall’art. 2, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.
(2) Comma così sostituito dall’art. 2, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.
(3) Comma così sostituito dall’art. 2, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.
(4) Comma così sostituito dall’art. 2, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.
TESTO UNICO BANCARIO
28
9-bis. (abrogato) (1)
10.Nel rispetto delle condizioni previste dalle direttive comunitarie
applicabili alle banche, la Banca d’Italia scambia informazioni con tutte le
altre autorità e soggetti esteri indicati dalle direttive medesime (2).
Articolo 8
(Pubblicazione di provvedimenti e di dati statistici)
1. La Banca d'Italia pubblica un Bollettino (3) contenente i provvedimenti
di carattere generale emanati dalle autorità creditizie nonché altri
provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza. I provvedimenti
sono pubblicati entro il secondo mese successivo a quello della loro
adozione.
2. Le delibere del CICR e i provvedimenti di carattere generale del
Ministro dell'economia e delle finanze (4) emanati ai sensi del presente decreto
legislativo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. I provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana quando le disposizioni
in essi contenute sono destinate anche a soggetti diversi da quelli
sottoposti a vigilanza.
3. La Banca d'Italia pubblica elaborazioni e dati statistici relativi ai
soggetti sottoposti a vigilanza (5).
Articolo 9
(Reclamo al CICR)
1. Contro i provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia nell'esercizio
dei poteri di vigilanza a essa attribuiti dal presente decreto legislativo è
ammesso reclamo al CICR, da parte di chi vi abbia interesse, nel termine di
30 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione. Si osservano, in
___________________
(1) Comma inserito dall’art. 1, D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659, e soppresso dall’art.
2, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.
(2) Comma così sostituito prima dall’art. 2, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333, e
poi dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni,
dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15.
(3) Il Bollettino di Vigilanza è pubblicato anche sul sito internet www.bancaditalia.it.
(4) Cfr. art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(5) Tali pubblicazioni sono reperibili anche sul sito internet www.bancaditalia.it.
TITOLO I – AUTORITÀ CREDITIZIE
29
quanto applicabili, le disposizioni del capo I del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (1).
2. Il reclamo è deciso dal CICR previa consultazione delle associazioni
di categoria dei soggetti sottoposti a vigilanza, nel caso in cui la decisione
comporti la risoluzione di questioni di interesse generale per la
categoria.
3. Il CICR stabilisce in via generale, con propria deliberazione, le
modalità per la consultazione prevista dal comma 2.
___________________
(1) Il provvedimento concerne la “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi
amministrativi”; il capo I disciplina il “Ricorso gerarchico”.
TESTO UNICO BANCARIO
30
TITOLO II
BANCHE
Capo I
Nozione di attività bancaria e di raccolta del risparmio
Articolo 10
(Attività bancaria)
1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono
l'attività bancaria. Essa ha carattere d'impresa.
2. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche.
3. Le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività
finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse
o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.
Articolo 11
(Raccolta del risparmio)
1. Ai fini del presente decreto legislativo è raccolta del risparmio l'acquisizione
di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia
sotto altra forma.
2. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi
dalle banche.
2-bis. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione
di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica (1).
3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all'attività ed alla
forma giuridica del soggetto che acquisisce fondi, in base ai quali non costituisce
raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata presso specifiche
categorie individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro (2).
___________________
(1) Comma inserito dall'art. 55, comma 1, lett. b), L. 1° marzo 2002, n. 39 (Legge
comunitaria 2001).
(2) Comma sostituito dall’art. 9.2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito
dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
TITOLO II – BANCHE
31
4. Il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico non si applica:
a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono
uno o più Stati comunitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta
del risparmio è consentita in base agli ordinamenti nazionali degli
Stati comunitari;
b) agli Stati extracomunitari ed ai soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni
del diritto italiano;
c) alle società, per la raccolta effettuata ai sensi del codice civile mediante
obbligazioni, titoli di debito od altri strumenti finanziari (1);
d) alle altre ipotesi di raccolta espressamente consentite dalla legge, nel
rispetto del principio di tutela del risparmio (2).
4-bis. Il CICR determina i criteri per l'individuazione degli strumenti
finanziari, comunque denominati, la cui emissione costituisce raccolta del
risparmio (3).
4-ter. Se non disciplinati dalla legge, il CICR fissa limiti all'emissione
e, su proposta formulata dalla Banca d'Italia sentita la CONSOB, può determinare
durata e taglio degli strumenti finanziari, diversi dalle obbligazioni,
utilizzati per la raccolta tra il pubblico (4).
4-quater. Il CICR, a fini di tutela della riserva dell'attività bancaria,
stabilisce criteri e limiti, anche in deroga a quanto previsto dal codice civile,
per la raccolta effettuata dai soggetti che esercitano nei confronti del
pubblico attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (5).
4-quinquies. A fini di tutela del risparmio, gli investitori professionali,
che ai sensi del codice civile rispondono della solvenza della società per le
obbligazioni, i titoli di debito e gli altri strumenti finanziari emessi dalla
stessa, devono rispettare idonei requisiti patrimoniali stabiliti dalle compe-
___________________
(1) V. anche l’art. 58, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
(2) Comma sostituito dall’art. 9.2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito
dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(3) Comma inserito dall’art. 64, comma 2, del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, modificato
dall’art. 2 D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e poi sostituito dall’art. 9.2, comma 1, lett. c),
D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(4) Comma inserito dall’art. 9.2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito
dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(5) Comma inserito dall’art. 9.2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito
dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
TESTO UNICO BANCARIO
32
tenti autorità di vigilanza (1).
5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c) e d), sono comunque precluse
la raccolta di fondi a vista ed ogni forma di raccolta collegata all'emissione
od alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata
(2).
Articolo 12
(Obbligazioni e titoli di deposito emessi dalle banche) (3)
1. Le banche, in qualunque forma costituite, possono emettere obbligazioni,
anche convertibili, nominative o al portatore.
2. Abrogato (4)
3. L'emissione delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli
di altre società è deliberata dall'organo amministrativo; non si applicano
gli articoli 2410, 2412, 2413, 2414, primo comma, n. 3, 2414-bis, 2415,
2416, 2417, 2418 e 2419 del codice civile (5).
4. Alle obbligazioni convertibili in azioni proprie si applicano le norme
del codice civile, eccetto l'articolo 2412 (6).
4-bis. I commi 3 e 4 si applicano anche agli strumenti finanziari assoggettati
alla disciplina delle obbligazioni prevista dal codice civile (7).
5. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina
l'emissione da parte delle banche delle obbligazioni non convertibili
o convertibili in titoli di altre società nonché degli strumenti finanziari
___________________
(1) Comma inserito dall’art. 9.2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito
dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(2) Comma sostituito dall’art. 64, comma 3, del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e
dall’art. 2 D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e poi sostituito dall’art. 9.2, comma 1, lett. e),
D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(3) V. anche gli artt. 7-bis (Obbligazioni bancarie garantite) e 7-ter (Norme applicabili)
della legge 30 aprile 1999, n. 130, inseriti dall’art. 2, comma 4-ter, D.L. 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.
(4) Comma abrogato dall'art. 64, comma 4, lett. a), D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.
(5) Comma sostituito dall’art. 9.3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito
dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(6) Comma così sostituito dall'art. 64, comma 4, lett. b), D.Lgs. 23 luglio 1996, n.
415, e, da ultimo, dall’art. 9.3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art.
2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(7) Comma inserito dall’art. 9.3, comma 1, lett. c), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito
dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
TITOLO II – BANCHE
33
diversi dalle partecipazioni (1).
6. Le banche possono emettere titoli di deposito nominativi o al portatore.
La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può disciplinarne
le modalità di emissione.
7. La Banca d'Italia disciplina le emissioni da parte delle banche di
prestiti subordinati, irredimibili ovvero rimborsabili previa autorizzazione
della medesima Banca d'Italia. Tali emissioni possono avvenire anche sotto
forma di obbligazioni o di titoli di deposito.
Capo II
Autorizzazione all'attività bancaria,
succursali e libera prestazione di servizi
Articolo 13
(Albo)
1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate
in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della
Repubblica.
2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione
nell'albo.
Articolo 14
(Autorizzazione all'attività bancaria) (2)
1. La Banca d'Italia autorizza l'attività bancaria quando ricorrano le
seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per
azioni a responsabilità limitata;
a-bis) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio
della Repubblica (3);
___________________
(1) Comma così sostituito dall'art. 9.3, comma 1, lett. d), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.
6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(2) V. anche l’art. 19, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di autorizzazione alla
prestazione di servizi di investimento.
(3) Lettera inserita dall’art. 3, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.
TESTO UNICO BANCARIO
34
b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato
dalla Banca d'Italia;
c) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale, unitamente
all'atto costitutivo e allo statuto;
d) i titolari di partecipazioni rilevanti abbiano i requisiti di onorabilità
stabiliti dall'articolo 25 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione
prevista dall'articolo 19 (1);
e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo abbiano i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza
indicati nell'articolo 26 (2);
f) non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e
altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni
di vigilanza (3).
2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle
condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.
2-bis. La Banca d’Italia disciplina la procedura di autorizzazione e le
ipotesi di decadenza dalla stessa quando la banca autorizzata non abbia iniziato
l’esercizio dell’attività (4).
3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro
delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1.
4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca extracomunitaria
è autorizzato dalla Banca d'Italia, sentito il Ministero degli affari
esteri, subordinatamente al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle
del comma 1, lettere b), c) ed e) (5). L'autorizzazione è rilasciata tenendo
anche conto della condizione di reciprocità.
___________________
(1) Lettera così sostituita dall’art. 9.4, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art.
2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(2) Lettera così sostituita dall’art. 9.4, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art.
2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(3) Lettera inserita dall’art. 3, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.
(4) Comma inserito dall’art. 3, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.
(5) Periodo così modificato dall’art. 1, comma 2, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303. La
precedente formulazione della norma prevedeva che l’autorizzazione venisse rilasciata con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministro degli affari esteri,
sentita la Banca d'Italia. Le funzioni del Ministro dell’economia e delle finanze previste
dal presente comma erano state successivamente trasferite alla Banca d'Italia dall’art. 26,
comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262.
TITOLO II – BANCHE
35
Articolo 15
(Succursali)
1. Le banche italiane possono stabilire succursali nel territorio della
Repubblica e degli altri Stati comunitari. La Banca d'Italia può vietare lo
stabilimento di una nuova succursale per motivi attinenti all'adeguatezza
delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale
della banca.
2. Le banche italiane possono stabilire succursali in uno Stato extracomunitario
previa autorizzazione della Banca d'Italia.
3. Le banche comunitarie possono stabilire succursali nel territorio
della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione
alla Banca d'Italia da parte dell'autorità competente dello Stato di appartenenza;
la succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione.
La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze,
indicano, se del caso, all'autorità competente dello Stato comunitario e alla
banca le condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, è subordinato
l'esercizio dell'attività della succursale.
4. Le banche extracomunitarie già operanti nel territorio della Repubblica
con una succursale possono stabilire altre succursali previa autorizzazione
della Banca d'Italia.
5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di
intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni
ricevute ai sensi del comma 3 e dell'apertura di succursali all'estero da parte
di banche italiane.
Articolo 16
(Libera prestazione di servizi) (1)
1. Le banche italiane possono esercitare le attività ammesse al mutuo
riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel rispetto
delle procedure fissate dalla Banca d'Italia.
2. Le banche italiane possono operare in uno Stato extracomunitario
senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.
___________________
(1) V. anche l’art. 29, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di prestazione di servizi
di investimento.
TESTO UNICO BANCARIO
36
3. Le banche comunitarie possono esercitare le attività previste dal
comma 1 nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo
che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorità competente dello Stato
di appartenenza.
4. Le banche extracomunitarie possono operare in Italia senza stabilirvi
succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia, rilasciata sentita la
CONSOB (1) per quanto riguarda le attività di intermediazione mobiliare.
5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di
intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni
ricevute ai sensi del comma 3 e della prestazione all'estero di servizi da
parte di banche italiane.
Articolo 17
(Attività non ammesse al mutuo riconoscimento)
1. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina
l'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento comunque
effettuato da parte di banche comunitarie nel territorio della Repubblica.
Articolo 18
(Società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento)
1. Le disposizioni dell'articolo 15, comma 1, e dell'articolo 16, comma
1, si applicano anche alle società finanziarie con sede legale in Italia sottoposte
a forme di vigilanza prudenziale, quando la partecipazione di controllo
è detenuta da una o più banche italiane e ricorrono le condizioni stabilite
dalla Banca d'Italia.
2. Le disposizioni dell'articolo 15, comma 3, e dell'articolo 16, comma
3, si applicano, in armonia con la normativa comunitaria, anche alle società
finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario quando la partecipazione
di controllo è detenuta da una o più banche aventi sede legale nel
medesimo Stato.
3. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di
intermediazione mobiliare, comunica alla CONSOB le società finanziarie
___________________
(1) Le parole «sentita la CONSOB» sono state sostituite alle precedenti «d’intesa con
la CONSOB» dall'art. 64, comma 5, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.
TITOLO II – BANCHE
37
ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi
dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 54, commi
1, 2 e 3.
5. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi
del comma 2 si applicano altresì le disposizioni previste dall'articolo 79.
Capo III
Partecipazioni al capitale delle banche
Articolo 19 (1) (2)
(Autorizzazioni)
1. La Banca d'Italia autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi
titolo di partecipazioni rilevanti in una banca e in ogni caso l'acquisizione
di azioni o quote di banche da chiunque effettuata quando comporta,
tenuto conto delle azioni o quote già possedute, una partecipazione superiore
al 5 per cento del capitale della banca rappresentato da azioni o quote
con diritto di voto.
2. La Banca d'Italia autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni
rilevanti quando comportano il superamento dei limiti dalla
medesima stabiliti e, indipendentemente da tali limiti, quando le variazioni
comportano il controllo della banca stessa.
3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 è necessaria anche per l'acquisizione
del controllo di una società che detiene le partecipazioni di cui
al medesimo comma.
4. La Banca d'Italia individua i soggetti tenuti a richiedere l'autorizza-
___________________
(1) Articolo così sostituito dall’art. 9.5, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art.
2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(2) Cfr. art. 20, comma 5, L. 10 ottobre 1990, n. 287, come sostituito dall’art. 2,
comma 1, lett. c), D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, secondo cui “Per le operazioni di acquisizione
del controllo di banche che costituiscono concentrazione soggetta a comunicazione
preventiva ai sensi dell’articolo 16, i provvedimenti della Banca d’Italia, previsti
dall’articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, per le
valutazioni di sana e prudente gestione, e dell’Autorità di cui all’articolo 10, ai sensi
dell’articolo 6, per le valutazioni relative all’assetto concorrenziale del mercato, sono adottati
entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza completa della documentazione
occorrente.”
TESTO UNICO BANCARIO
38
zione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni rilevanti spettano o sono
attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse.
5. La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni
atte a garantire una gestione sana e prudente della banca; l'autorizzazione
può essere sospesa o revocata.
6. I soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura
rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari non
possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni quando la quota dei
diritti di voto complessivamente detenuta sia superiore al 15 per cento o
quando ne consegua, comunque, il controllo della banca. A tali fini, la
Banca d'Italia individua i diritti di voto e gli altri diritti rilevanti.
7. La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza di accordi,
in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai
soggetti indicati nel comma 6, una rilevante concentrazione di potere per la
nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori o dei componenti
del consiglio di sorveglianza della banca, tale da pregiudicare la gestione
sana e prudente della banca stessa.
8. Se alle operazioni indicate nei commi 1 e 3 partecipano soggetti
appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocità,
la Banca d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del quale il Presidente del
Consiglio dei Ministri può vietare l'autorizzazione.
8-bis. Le autorizzazioni previste dal presente articolo e il divieto previsto
dal comma 6 si applicano anche all'acquisizione, in via diretta o indiretta,
del controllo derivante da un contratto con la banca o da una clausola
del suo statuto (1).
9. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana
disposizioni attuative del presente articolo.
Articolo 20
(Obblighi di comunicazione)
1. Chiunque è titolare di una partecipazione rilevante in una banca ne
dà comunicazione alla Banca d'Italia ed alla banca. Le variazioni della partecipazione
sono comunicate quando superano la misura stabilita dalla
___________________
(1) Comma inserito dall'art. 39, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.
TITOLO II – BANCHE
39
Banca d'Italia (1).
2. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi quelli aventi
forma di associazione, che regola o da cui comunque possa derivare l'esercizio
concertato del voto in una banca, anche cooperativa, o in una società
che la controlla deve essere comunicato alla Banca d'Italia dai partecipanti
ovvero dai legali rappresentanti della banca o della società cui l'accordo si
riferisce entro cinque giorni dalla stipulazione ovvero, se non concluso in
forma scritta, dal momento di accertamento delle circostanze che ne rivelano
l'esistenza. Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale
da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca, la Banca d'Italia
può sospendere il diritto di voto dei partecipanti all'accordo stesso (2).
3. La Banca d'Italia determina presupposti, modalità e termini delle
comunicazioni previste dal comma 1 anche con riguardo alle ipotesi in cui
il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal titolare della
partecipazione (3). La Banca d'Italia determina altresì le modalit&ag

Articoli Correlati

Conto PayPal

Conto PayPal

il conto on line più amato Leggi tutto -> ..

Come riconoscere una carta di credito dal numero

Come riconoscere una carta di credito dal numero

Scopri come identificare il tipo di carta di credito in uso solo dal numero Leggi tutto -> ..

UGF Banca

UGF Banca

l'istituto di credito UGF Banca Leggi tutto -> ..

Carta Aura Findomestic

Carta Aura Findomestic

la Carta Aura revolving della Findomestic Banca Leggi tutto -> ..

Documenti Richiesta Mutuo

Documenti Richiesta Mutuo

i documenti per la richiesta del mutuo Leggi tutto -> ..

Conto IwBank

Conto IwBank

una vasta gamma di conti correnti Iwbank Leggi tutto -> ..